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Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932.  Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698; - ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125); - è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; - è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361; - è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383. L’ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l’acronimo "ONLUS"

 
 
 

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  Cosa dice la Legge

                 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI PERSONA SORDA - ex SORDOMUTISMO

                                                           (Legge 381/70 - Legge 95/2006)

 

L’art.1 comma 2 della Legge 381/70 definisce sordo "la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica, dipendente da cause di guerra, di lavoro o servizio."

 

La Legge 95/2006 ha abrogato in tutto l’ordinamento giuridico italiano il termine “sordomuto” sostituendolo con sordo.

 

Per ottenere il riconoscimento di persona sorda a tutti gli effetti giuridici e per avere i benefici economici previsti dalla vigente legislazione bisogna presentare la domanda su apposito modulo (che è possibile inviare anche via fax o per posta, preferibilmente a mezzo raccomandata) agli Uffici Invalidi Civili dell’Azienda ULSS del Comune di residenza che dopo aver svolto l'accertamento sanitario ed aver compiuto l'istruttoria amministrativa, trasmette la pratica all'ufficio Unità Operativa Invalidi Civili (U.O.I.C.), ufficio competente per tutto l'ambito provinciale, per il seguito di competenza.

 

ATTENZIONE
Dal 1 gennaio 2010, in base all'articolo 20 comma 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 78/2009, tutte le domande di accertamento di invalidità, handicap e disabilità, al posto delle Aziende Usl devono essere presentante all'INPS.

 

Altre condizioni o patologie che siano causa di sordità o ipoacusia vengono valutate e percentualizzate come invalidità civili, non rientrando quindi nella categoria di persona sorda - ex "sordomutismo".

 

I requisiti per essere riconosciuti persona sorda sono:

  • una soglia uditiva pari o superiore a 60 dB tra le frequenze 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore se il richiedente è minore di 12 anni e abbia compiuto 1 anno di età;

  • una soglia uditiva pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore se il richiedente ha già compiuto il 12° anno di età;

  • nei soggetti maggiorenni la perdita uditiva deve essere pari o superiore a 75 dB tra le frequenze 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore, purché si possa dimostrare che la sordità sia insorta durante l'età evolutiva, cioè allo scadere del 12° anno di età.

ATTENZIONE

La valutazione del grado di sordità e il calcolo del punteggio vanno effettuati a “orecchio nudo” cioè senza protesi e/o impianto cocleare (D.M. Ministero della Sanità 05/02/1992).

 

SOGGETTI SORDI MINORI

Per i soggetti minori, dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, affetti da sordità con perdita uditiva superiore ai 60 dB nell’orecchio migliore (calcolata alle frequenze di 500 – 1000 – 2000 Hz) è concessa su richiesta una indennità di frequenza (Legge 289/90 minori ipoacusici) nei limiti di reddito fissati annualmente per legge, nei casi di frequenza di scuole, di centri di formazione o di addestramento professionale.

 

Al compimento dei 18 anni di età bisogna sottoporsi ad una nuova visita medica di accertamento previa presentazione della domanda a cura degli interessati.

 

ATTENZIONE

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di comunicazione; pertanto non si possono richiedere tutte e due.

 

 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI DI PERSONA HANDICAPPATA

(Legge 104/92)

 

La procedura è identica a quella per il riconoscimento di persona sorda quindi al momento di presentare la domanda si consiglia di barrare anche la richiesta di certificazione di persona handicappata.

 

Il certificato di handicap ed il certificato di handicap in situazioni di gravità non sono la stessa cosa e non si deve confondere la corretta interpretazione legislativa.

 

Il possesso del certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali come la detraibilità dei sussidi tecnici e informatici, la deducibilità delle spese di assistenza specifica.

 

Il certificato di handicap grave, invece, è uno dei requisiti necessari per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla stessa Legge quadro sull'handicap (art. 33).

 

L'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che chi già è stato riconosciuto persona con handicap (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), potrà presentare una autocertificazione attestante le condizioni personali (l'handicap) richieste per accedere a benefici economici, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie e altri servizi pubblici.

 

L'autocertificazione può essere molto utile nel caso in cui non si disponga dell'originale del verbale di accertamento dell'handicap o non si intenda richiederne l'autenticazione della copia.

 

NOTA BENE

Se l’obiettivo è anche trovare un lavoro come categoria protetta, occorrerà unitamente al riconoscimento di persona sorda richiedere anche la valutazione di “persona disabile” ai sensi della Legge 68/99.

 

 

Esclusione dalla visita di “controllo”


L’art. 6, comma 3, del D.L. n. 4 del 2006 (convertito in legge), come attuato con successivo D.M. 2 agosto 2007, ha disposto l’esclusione dei sordi percettori di indennità di comunicazione dalle visite mediche intese a verificare la permanenza dello stato invalidante e della situazione di handicap, essendo la sordità prelinguale una condizione patologica stabilizzata e irreversibile. Pertanto, in sede di procedimento di verifica, questa sarà effettuata in base alla documentazione agli atti delle Aziende sanitarie locali, senza convocazione a visita dell’interessato. (fonte: www.ens.it)

 

 

 

 

 
 

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